{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-16_2016-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122560&nX40_KEY=4921706&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "576617cf391b0b7a03149f2ef0e176e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:01", "Checksum": "feb1ad9e986cf59679cf3289a4dc1b94", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16\nRegesto:\nContratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo\n\n\n10. Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante ottiene la riduzione della mercede, ma non nella misura richiesta, e la soppressione dell'indennità d'inconvenienza. Gli oneri andrebbero posti così per la maggior parte a carico di CO 1, il quale, tuttavia, non ha proposto di respingere il reclamo. Non potendo essere ritenuto soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine), egli non può essere tenuto ad assumere costi né a rifondere indennità. In simili condizioni, tanto vale rinunciare a prelevare la (ridotta) quota di spese che andrebbe a carico del reclamante. L'esito del reclamo impone altresì una modifica del pronunciato di prima sede, nel senso che, visto il vicendevole grado di soccombenza, gli oneri processuali vanno posti per tre quinti a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto.\nPer questi motivi,\ndecide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:\n1. L'istanza è parzialmente accolta. RE 1 è condannato a pagare a CO 1 fr. 250.– oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013.\nConseguentemente l'opposizione interposta al PE __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano è respinta in via definitiva limitatamente a fr. 250.– oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013.\n2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico per 3/5, mentre per la rimanenza è a carico del convenuto. Non si assegnano indennità.\nII. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano indennità.\nIII. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}