{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-16_2016-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122560&nX40_KEY=4921706&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "576617cf391b0b7a03149f2ef0e176e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:01", "Checksum": "feb1ad9e986cf59679cf3289a4dc1b94", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16\nRegesto:\nContratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo\n\n\na) Ora, che in caso di sorpasso eccessivo del preventivo l'appaltatore ha l'obbligo di informare senza indugio il committente è indubbio (art. 364 cpv. 1 CO; Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 364). Se viola quest'obbligazione, l'appaltatore deve risarcire il danno subìto dal committente, che non ha potuto esercitare prima il suo diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 375 cpv. 1 CO o di prendere altre disposizioni per limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione in cui sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenze del Tribunale federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375 e Gauch, op. cit., n. 1007 e 1008). D'altro canto, un superamento del preventivo dovuto a circostanze straordinarie ai sensi dell'art. 373 cpv. 2 CO non è mai eccessivo ai sensi dell'art. 375 CO e in tal caso la mercede può essere aumentata in applicazione analogica dell'art. 373 cpv. 2 CO (sentenze del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.3; Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 375).\nb) Nella fattispecie, CO 1 ha sostenuto di avere “tentato di raggiungere il cliente telefonicamente ma senza successo” (verbale del 12 febbraio 2014). L'allegazione, contestata dal convenuto, non è supportata da alcuna prova e non permette di ritenere che l'appaltatore abbia rispettato il suo dovere di diligenza. Quanto all'esistenza di circostanze straordinarie ci si può chiedere se la necessità di eseguire “maggiori interventi” rispetto a quelli preventivati, tra cui la sostituzione dell'alternatore, fosse davvero imprevedibile per un meccanico competente e diligente. Il quesito può ad ogni modo rimanere aperto, poiché un'eventuale applicazione dell'art. 373 cpv. 2 CO per analogia è esclusa già solo per il fatto che l'istante, venendo meno al proprio obbligo di informazione, non ha avvisato il committente della necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quelli preventivati (art. 365 cpv. 3 CO; Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 373).\nNon si disconosce che il veicolo doveva essere sottoposto al collaudo, ma contrariamente all'opinione del primo giudice, la data prevista per il collaudo non è improrogabile, ma può essere posticipata “via internet o su semplice richiesta, anche verbale”. Certo, per gli spostamenti richiesti nei tre giorni lavorativi precedenti la data fissata, viene riscossa l'intera tassa di collaudo (ammontante nel 2013 a fr. 70.–), ma in concreto, per tacere del fatto che l'istante non ha dimostrato che non avrebbe potuto spostare la data del collaudo, il pagamento di fr. 70.– non giustificava la violazione del suo obbligo di informare il cliente della necessità di effettuare maggiori interventi rispetto a quelli preventivati.\nc) RE 1 non postula un risarcimento dei danni dovuto alla violazione dell'obbligo di diligenza, ma sostanzialmente una riduzione della mercede. Ora, in caso di superamento eccessivo del preventivo il committente ha diritto di recedere dal contratto (art. 375 cpv. 1 CO) oppure di ottenere una riduzione congrua della mercede se si tratta di costruzioni erette sul suo fondo (art. 375 cpv. 2 CO; sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1). Quest'ultima evenienza si applica anche in caso di riparazione di autovetture (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 375 e Gauch, op. cit., n. 993). In concreto, il reclamante chiedendo di pagare solo l'importo del preventivo di fr. 1300.– aumentato di fr. 350.–, fa valere una riduzione della mercede ai sensi dell'art. 375 cpv. 2 CO.\nd) Ora, l'ammontare della riduzione della mercede dev'essere stabilito dal giudice secondo equità (art. 4 CC). Di regola, la mercede va ridotta della metà della somma eccedente il margine di tolleranza (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenza del Tribunale federale 4A_15/2011 del 3 maggio 2011 consid. 3.1; Chaix, op. cit., n. 29 ad 375 e Gauch, op. cit., n. 979). In concreto, a fronte di una fattura finale di fr. 2258.40, il convenuto ha versato all'istante fr. 1650.– (più ulteriori fr. 150.– per la benzina e la tassa di collaudo anticipate dall'istante). Tenuto conto di un margine di tolleranza usuale del 10% (di 1400.–), ossia di fr. 140.–, secondo la sopraccitata proporzione, l'istante deve prendere a suo carico la metà della somma eccedente il margine di tolleranza (metà di 2258.40 - [1400.– + 140.–]), ossia fr. 359.20 e il convenuto deve pagare in totale fr. 1899.20. Considerato, che il reclamante ha già pagato fr. 1650.–, egli deve pagare all'istante fr. 250.– arrotondati.\n8. Il reclamante rimprovera infine al Giudice di pace di avere riconosciuto all'istante un'indennità di inconvenienza, sebbene l'art. 113 cpv. 1 prima frase CPC vieti di assegnare ripetibili nella procedura di conciliazione. Ora, questo disposto non impedisce all'autorità di conciliazione che emana una decisione di merito ai sensi dell'art. 212 CPC, di assegnare ripetibili per la procedura di conciliazione (CCR, sentenza inc. 16.2014.58 del 16 settembre 2015, consid. 3). Per l'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC però a una parte non rappresentata professionalmente in giudizio può essere assegnata un'adeguata indennità d'inconvenienza solo in casi motivati, per esempio qualora la stesura dell'istanza abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò che non è il caso in concreto.\n9. Accogliendo parzialmente il reclamo e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che l'istanza è accolta limitatamente a fr. 250.– oltre interessi del 4% dal 20 agosto 2013, data di per sé non contestata dal reclamante."}