{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-16_2016-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122560&nX40_KEY=4921706&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "576617cf391b0b7a03149f2ef0e176e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:01", "Checksum": "feb1ad9e986cf59679cf3289a4dc1b94", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16\nRegesto:\nContratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo\n\ndi\nfr. 500.– da lui versato all'istante in aggiunta ai fr. 1300.– pattuiti, tiene\ngià abbondantemente conto di un margine di tolleranza del 10%. Egli rileva infine\nche nella fattura del 23 maggio 2013 il costo complessivo fatturato\ndall'istante per la mano d'opera non è di soli fr. 360.–, ma di fr. 660.–.\n5. a) Un contratto concernente interventi di revisione e riparazione di un veicolo a motore costituisce un contratto d'appalto retto dagli art. 363 e segg. CO (DTF 113 II 421 consid. 1 con riferimenti). Ora, un contratto del genere conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è stabilita preventivamente o che lo è solo in via approssimativa (art. 374 CO). Secondo l'art. 373 cpv. 1 CO se la mercede dell'opera è stata fissata a corpo (prezzo fisso o forfetario), l'appaltatore è tenuto a eseguire l'opera per l'importo previsto. Salvo circostanze straordinarie e imprevedibili (art. 373 cpv. 2 CO), l'appaltatore sopporta il rischio del prezzo (sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1). Per contro, se le parti convengono dei prezzi effettivi (“secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore”: art. 374 CO), questo rischio è posto a carico del committente. La stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Chaix in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 34 ad art. 373; Gauch, Der Werkvertrag, 5a edizione, n. 1014). In difetto di particolari pattuizioni o in caso di dubbio, la mercede deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore, l'art. 374 CO avendo carattere suppletivo rispetto all'art. 373 CO (sentenza del Tribunale federale 4C.346/2003 del 26 ottobre 2004 consid. 3.1; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 374; Gauch, op. cit., n. 1014).\nb) Tra il prezzo forfettario (art. 373 CO) e quello secondo il valore (art. 374 CO) esiste una categoria intermedia, ovvero quella in cui le parti non si sono accordate soltanto su una semplice stima sommaria dei costi non vincolante (art. 374 CO), ma su di una stima dei costi più precisa che comporta effetti giuridici accresciuti: si tratta segnatamente del preventivo approssimativo (“computo approssimativo”) previsto dall'art. 375 CO e del prezzo approssimativo che fissa un importo minimo e uno massimo (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 374). In entrambi i casi, la mercede va poi determinata secondo il valore del lavoro, fermo restando che nel primo il committente deve tollerare un certo superamento del preventivo ma non in maniera eccessiva, mentre nel secondo, la mercede deve essere comunque compresa entro i limiti fissati. Sapere se ci si trova confrontati con l'uno o l'altro caso, è una questione di interpretazione della volontà delle parti, posto che in caso di dubbio va ammessa la soluzione più favorevole al committente (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 374 con rinvio a Gauch, op. cit., n. 941).\n6. In concreto, il Giudice di pace ha accertato che l'istante aveva “allestito verbalmente un preventivo di spesa di fr. 1300/1400.–”, ma non ha stabilito il tipo di mercede pattuito le parti. Per il reclamante si trattava per contro di una “spesa” di fr. 1300/1400.–. Se non che, per tacere del fatto che la sua affermazione è apodittica, così argomentando l'interessato si limita a contrapporre la propria versione senza però dimostrare che l'accertamento del primo giudice, secondo cui le parti si siano intese solo su un preventivo approssimativo, è arbitraria ovvero manifestamente insostenibile. In circostanze del genere, la mercede andava determinata in ultima analisi secondo il valore del lavoro (art. 374 CO), fermo restando che un sorpasso del preventivo non superiore al 10% è di regola considerato tollerabile a condizione che non sia eccessivo (DTF 115 II 462 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 4A_577/2008 del 31 marzo 2009 consid. 3.1 e 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 375 e Gauch, op. cit., n. 985). Nella fattispecie, l'ammontare della fattura finale (di fr. 2258.40) rappresenta un aumento di circa il 60% del preventivo (di fr. 1300.–/ 1400.–), ciò che configura, a non averne dubbio, un superamento del preventivo non più tollerabile e senz'altro eccessivo ai sensi dell'art. 375 CO.\n7. Il reclamante rimprovera all'istante di avere violato il suo dovere d'informazione in caso di sorpasso eccessivo del preventivo e sembra chiedere a tal titolo un risarcimento danni, che compenserebbe la pretesa dell'appaltatore che va al di là dell'importo da lui già versato. A suo dire, il fatto che l'istante non l'ha avvisato della necessità di sostituire l'alternatore o altri pezzi non inclusi nel preventivo, non gli ha consentito di cercare dei pezzi “più a buon mercato, magari d'occasione”. In definitiva, chiede di limitare la pretesa del garagista all'importo del preventivo di fr. 1300.– aumentato di fr. 350.–, per complessivi fr. 1650.–."}