{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-04-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-16_2016-04-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=122560&nX40_KEY=4921706&nTrefferzeile=11&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "576617cf391b0b7a03149f2ef0e176e0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:47:01", "Checksum": "feb1ad9e986cf59679cf3289a4dc1b94", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 15.04.2016 16.2014.16\nRegesto:\nContratto d'appalto - tipi di mercede - superamento del preventivo\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 31 marzo 2014 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 4 marzo 2014 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa inc. 86/A/13/Co (contratto d'appalto) promossa con istanza del 12 dicembre 2013 da |\n|\n|\n|\nCO 1; |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nRitenuto\nin fatto: A. Il 18 aprile 2013 RE 1 si è rivolto a CO 1, titolare della ditta individuale __________, incaricandolo di eseguire sul suo furgone __________ i lavori necessari per superare il collaudo di immatricolazione. Il garagista ha preventivato verbalmente un costo di fr. 1300.–/1400.–. Per le sue prestazioni, il 23 maggio 2013 CO 1 ha inviato al committente una fattura di fr. 2258.40 e il 2 agosto 2013 gli ha chiesto il pagamento di fr. 70.– per la tassa di collaudo e di fr. 80.– per il carburante immesso nel veicolo, per un costo totale di fr. 2408.40. RE 1, ritenendo l'ammontare della fattura ingiustificato, poiché eccedente il prezzo pattuito, ha pagato fr. 1300.–, fr. 150.– per la tassa di collaudo e il carburante, così come fr. 350.– per sua “buona volontà”. In seguito al rifiuto di pagare il saldo, CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Con istanza del 12 dicembre 2013 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 608.40 oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 12 febbraio 2014 le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, mentre l'istante, che ha confermato le sue domande, ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia.\nC. Statuendo il 4 marzo 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 608.40 oltre interessi al 4% dal 20 agosto 2013 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al predetto precetto esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 100.– è stata posta a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 100.–.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2014, chiedendone l'annullamento. Invitato a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 5 marzo 2014, sicché il reclamo, introdotto il 31 marzo 2014, è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in odo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii)."}