2700.–. Se non che, in mancanza di un reclamo dell'attrice e non potendo procedere a una reformatio in pejus del giudizio impugnato (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1362), il reclamo vede la sua sorte segnata. 8. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare indennità d'inconvenienza all'opponente le cui osservazioni non hanno con ogni verosimiglianza causato spese di rilievo. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 350.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: | | – avv.;