– “premiando la buona volontà” dell'attrice nel formulare una proposta transattiva e “castigando” senza motivazione la convenuta facendole pagare dei supplementi che non ha ordinato. Per di più, soggiunge, non vi è alcun fondamento giuridico che permetta di ritenere accettata una proposta transattiva “soltanto perché la convenuta e il suo legale non vi hanno dato seguito”. Di per sé la censura è fondata, il primo giudice essendo chiamato ad applicare il diritto, ovvero in concreto determinare la mercede dovuta all'attrice, e non giudicare in equità sulla base di una proposta transattiva non accettata.