E ciò a maggior ragione se si pensa che la necessità del lavoro era stata giustificata con l'avvallo del direttore dei lavori (doc. 10). La contestazione sulla maggior superficie di rivestimento della terrazza, sollevata per la prima volta in questa sede in contrasto con l'art. 326 cpv. 1 CPC, si rivela pertanto irricevibile. 7. Il reclamante rimprovera poi al Giudice di pace di aver accolto la pretesa per fr. 2700.– “premiando la buona volontà” dell'attrice nel formulare una proposta transattiva e “castigando” senza motivazione la convenuta facendole pagare dei supplementi che non ha ordinato.