In tali circostanze la convenuta aveva l'obbligo, se non di prendere posizione su ogni singola voce, almeno di specificare per quale prestazione l'attrice doveva fornire la prova. La contestazione globale della convenuta poteva fors'anche consentire all'attrice di rendersi conto che essa metteva in dubbio I'ammontare della pretesa, ma non la poneva in condizione di capire quale fattore utilizzato per il calcolo della mercede fosse effettivamente contestato e di reagire adeguatamente fornendo prove puntuali. E ciò a maggior ragione se si pensa che la necessità del lavoro era stata giustificata con l'avvallo del direttore dei lavori (doc.