Ora, dagli atti risulta che il 26 gennaio 2011 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 un'offerta per fr. 23 436.–, IVA compresa, informandola che “la fatturazione avverrà in base alle misure effettive”. La destinataria ha sottoscritto tale documento “per accettazione” (doc. 3). Il documento conteneva i dettagli delle prestazioni, dei materiali utilizzati, le unità, le quantità e i prezzi unitari. Ne segue che le parti avevano pattuito una mercede a prezzi unitari con quantitativi approssimativi, da misurare solo al termine dei lavori. Sotto questo profilo il reclamo è sprovvisto di buon diritto.