D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2014 postulandone l'annullamento con conseguente reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2014 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo. Considerando in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 10 marzo 2014, sicché il reclamo del 26 marzo 2014 (cfr. busta di intimazione) è senz'altro tempestivo. 2.