{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-15_2016-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120609&nX40_KEY=4921717&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b10e309b1b834cf8ce397acfaf71d669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.03.2016 16.2014.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, mercede, proposta senza termine, divieto reformatio in pejus"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:15", "Checksum": "d4d17bcfbf911bf13ffcf9e800e9e75d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.03.2016 16.2014.15\nRegesto:\nContratto di appalto, mercede, proposta senza termine, divieto reformatio in pejus\n\n\n4. Il contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l'esecuzione dell'intera opera, sicché sono esclusi aumenti a favore dell'appaltatore, salvo il caso di modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 6 ad art. 373). La mercede a corpo può essere sia a prezzo forfettario sia a prezzo unitario, una loro combinazione potendo essere fattibile (Chaix in: Commentaire romand, CO I, 2a edizione, n. 5 ad art. 373). Il prezzo forfettario fissa una somma unica per tutto o una parte dell'opera, mentre il prezzo unitario è fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità, dove il costo finale complessivo varia a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (Zindel/ Pulver/Schott, op. cit., n. 7 ad art. 373). La stipulazione di una mercede a corpo non richiede una forma particolare e può essere pattuita anche per atti concludenti; essa non è però presunta e la parte che sostiene un accordo in tal senso deve recarne la prova (Zindel/ Pulver/Schott, op. cit., n. 9 e 37 ad art. 373 CO). In difetto di particolari pattuizioni, l'appaltatore è retribuito secondo il valore del lavoro e del materiale (art. 374 CO).\n5. La reclamante ritiene che, contrariamente all'accertamento del primo giudice, le prestazioni del contratto di appalto erano fatturate a corpo e non a regia e che quindi nulla è di più dovuto, l'imprenditore essendo tenuto a compiere l'opera per detta somma e non avendo diritto ad alcun aumento. Ora, dagli atti risulta che il 26 gennaio 2011 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 un'offerta per fr. 23 436.–, IVA compresa, informandola che “la fatturazione avverrà in base alle misure effettive”. La destinataria ha sottoscritto tale documento “per accettazione” (doc. 3). Il documento conteneva i dettagli delle prestazioni, dei materiali utilizzati, le unità, le quantità e i prezzi unitari. Ne segue che le parti avevano pattuito una mercede a prezzi unitari con quantitativi approssimativi, da misurare solo al termine dei lavori. Sotto questo profilo il reclamo è sprovvisto di buon diritto.\n6. RE 1 sostiene poi che l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di ogni unità necessaria “né più né meno”. Tuttavia, essa soggiunge, l'attrice non ha dimostrato che il maggior rivestimento di 52 m2 alla terrazza del secondo piano fosse necessario. E siccome l'appaltatore ha l'onere di provare le quantità necessarie da utilizzare, ciò che in concreto ha disatteso, esso non ha diritto ad alcuna remunerazione. E ciò a maggiore ragione se si pensa che essa ha chiaramente contestato i maggiori quantitativi.\na) In concreto, la fattura finale della CO 1 è stata allestita in base alle misure effettive calcolate alla fine dei lavori (doc. 6). Dalla stessa si evince che i prezzi e le misure sono sostanzialmente identici a quelli esposti nell'offerta. Uniche differenze risultano essere la suddivisione della posizione 4.06 (preventivata fr. 8060.– e fatturata fr. 5570.–), l'adeguamento della misura alla posizione 6.41 (da 23 m2 a 52 m2) e il supplemento della posa della malta previsto alla posizione n. 6.42. Ora né la prima né la terza posizione sono contestate. Quanto alla seconda posizione, la reclamante rimprovera all'appaltatrice di non avere dimostrato la maggior superficie di rivestimento della terrazza. A prescindere dal fatto che già dall'offerta si evince come la terrazza al secondo piano abbia una superficie di 52 m2, giacché alla posizione 4.06 è riportata tale misura e più specificatamente alla posizione 6.41 si accenna al “supplemento ... da eseguirsi su tutta la superficie della terrazza superficie completa = 52 m2”, davanti al primo giudice la questione non è stata oggetto di contestazione. Nelle osservazioni del 21 maggio 2013 l'interessata ha contestato “che vi sia stato un accordo di riconoscimento di maggior costo per i lavori esecutivi”, per poi soggiungere che “la controparte nulla comprova in merito, e nemmeno si capisce cosa ha fatto di più rispetto al contratto pattuito”, per poi concludere nel senso che “la convenuta contesta l'esecuzione di opere supplementari, così come contesta l'aumento di lavori, costi, spese fantomatiche, fatturate in più” (osservazioni, pag. 3).\nb) Nella fattispecie la fattura presentata dall'attrice era dettagliata e indicava le prestazioni, i materiali utilizzati, le unità, le quantità e i prezzi unitari. In tali circostanze la convenuta aveva l'obbligo, se non di prendere posizione su ogni singola voce, almeno di specificare per quale prestazione l'attrice doveva fornire la prova. La contestazione globale della convenuta poteva fors'anche consentire all'attrice di rendersi conto che essa metteva in dubbio I'ammontare della pretesa, ma non la poneva in condizione di capire quale fattore utilizzato per il calcolo della mercede fosse effettivamente contestato e di reagire adeguatamente fornendo prove puntuali. E ciò a maggior ragione se si pensa che la necessità del lavoro era stata giustificata con l'avvallo del direttore dei lavori (doc. 10). La contestazione sulla maggior superficie di rivestimento della terrazza, sollevata per la prima volta in questa sede in contrasto con l'art. 326 cpv. 1 CPC, si rivela pertanto irricevibile."}