{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2016-03-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-15_2016-03-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120609&nX40_KEY=4921717&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b10e309b1b834cf8ce397acfaf71d669"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.15"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.03.2016 16.2014.15"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di appalto, mercede, proposta senza termine, divieto reformatio in pejus"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:15", "Checksum": "d4d17bcfbf911bf13ffcf9e800e9e75d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 07.03.2016 16.2014.15\nRegesto:\nContratto di appalto, mercede, proposta senza termine, divieto reformatio in pejus\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano 7 marzo 2016/jh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nGiannini |\nsedente per statuire sul reclamo del 26 marzo 2014 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione del 4 marzo 2014 del Giudice di pace del circolo di Lugano est nella causa n. 16/2013/A (contratto di appalto) promossa con istanza del 20 febbraio 2013 dalla |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nRitenuto\nin fatto: A. RE 1 si è rivolta alla ditta CO 1 per avere un'offerta per l'esecuzione dell'impermeabilizzazione di due terrazze di uno stabile situato a __________ di sua proprietà. Il 26 gennaio 2011 la ditta ha trasmesso un'offerta per un totale di fr. 23 436.– che l'istante ha sottoscritto in segno di accettazione.\nB. Terminati i lavori, il 23 maggio 2011 la CO 1 ha trasmesso a RE 1 una fattura (n. __________) per un importo di fr. 28 080.– (IVA compresa), sulla quale la committente ha versato fr. 23 436.–. Visto il mancato pagamento del saldo, il 2 agosto 2011 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per fr. 4644.–, al quale l'escussa ha interposto opposizione.\nC. Ottenuta l'autorizzazione ad agire il 21 dicembre 2012, con istanza del 20 febbraio 2013 CO 1 ha chiesto al Giudice di pace del Circolo di Lugano est di obbligare RE 1 al pagamento di fr. 4644.– oltre interessi, così come di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 21 maggio 2013, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza sulla scorta di un memoriale scritto. Statuendo il 4 marzo 2014 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 2700.– oltre interessi al 5% dal 24 giugno 2011 e rigettando per tale somma l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2014 postulandone l'annullamento con conseguente reiezione dell'istanza. Nelle sue osservazioni dell'8 maggio 2014 CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 10 marzo 2014, sicché il reclamo del 26 marzo 2014 (cfr. busta di intimazione) è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).\n3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha rilevato che la convenuta ha contestato la fattura n. 9111079 del 23 maggio 2011 solo 11 mesi dopo l'invio della stessa, allorquando in calce essa significava che andava contestata entro 8 giorni. In ogni caso, ha soggiunto il primo giudice, solo in quattro posizioni dell'offerta la mercede era stata pattuita a corpo, mentre per le altre era stata prevista una mercede a regia in base alle misure effettive. A suo parere, quindi, la fatturazione risultava corretta. Premesso ciò, egli ha considerato che nell'ambito di trattative amichevoli l'istante aveva ridotto a fr. 2700.– la pretesa, donde il parziale accoglimento dell'istanza limitatamente a tale importo."}