Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, il quale ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante. 3. Notificazione a: | | – avv.; –. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.