La censura di difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta. 5. Il reclamante sostiene che la pretesa dell'istante è prescritta, poiché i fatti menzionati nel decreto d'accusa sono avvenuti il 30 giugno 2009. A suo parere, la richiesta di risarcimento è pure infondata perché non suffragata da alcuna prova e il Giudice di pace avrebbe potuto al più riconoscere alla controparte un torto morale simbolico di fr. 1.–. Così argomentando, l'interessato dimentica di non essersi presentato davanti al primo giudice, ciò che ha comportato la sua preclusione.