CCR, sentenza inc. 16.2013.11 del 31 luglio 2014, consid. 3a). b) In concreto, lo stesso reclamante ammette che “per deduzione […] può considerare che la rivendicazione dell'istante sia riferita al decreto d'accusa 16 agosto 2011 del PP __________”. In tali circostanze, egli non può ragionevolmente pretendere non avere compreso che la “procedura” citata dal Giudice di pace è il procedimento penale conclusosi con il predetto decreto d'accusa nei suoi confronti e che il “luogo pubblico” è il ristorante __________, dove sono avvenuti i fatti posti alla base della condanna per ingiuria. La censura di difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.