E la citazione conteneva le avvertenze della mancata comparizione del convenuto (art. 206 CPC), segnatamente la possibilità per il Giudice di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC (art. 206 cpv. 2 CPC). Al riguardo non giova quindi attardarsi. 4. Il reclamante lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione impugnata non permettendogli di capire a quale “luogo pubblico” e a quale “procedura” il Giudice di pace si sia riferito. a) Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni.