Ciò che in concreto risulta essere il caso dell'istanza presentata da CO 1 tramite il modulo messo a disposizione dall'autorità (art. 440 cpv. 2 CPC). Eventuali carenze formali avrebbero dovute essere sollevate davanti al Giudice di pace, il quale se del caso avrebbe poi potuto accordare all'istante un breve termine per emendare l'atto (art. 132 CPC). I motivi addotti dal reclamante non giustificavano pertanto l'assenza all'udienza di conciliazione, donde la sua preclusione. E la citazione conteneva le avvertenze della mancata comparizione del convenuto (art. 206 CPC), segnatamente la possibilità per il Giudice di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC (art. 206 cpv.