Se non che, a prescindere dal fatto che il reclamante non trae alcuna conclusione giuridica dalla sua asserzione, la procedura di conciliazione ha natura informale di modo che l'istanza, senza particolare motivazione, deve solo indicare la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso (art. 202 cpv. 2 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 923 seg.). Ciò che in concreto risulta essere il caso dell'istanza presentata da CO 1 tramite il modulo messo a disposizione dall'autorità (art. 440 cpv.