Il Giudice di pace, tenuto conto che “i fatti sono avvenuti in luogo pubblico” e del “dispendio di tempo sopportato dall'attore nella procedura”, ha ritenuto la pretesa legittima e adeguata alle circostanze “essendo comprensiva di tutto”. Il reclamante giustifica anzitutto l'assenza all'udienza di conciliazione perché “l'istanza non contiene allegati né è stata in alcun modo motivata”. Se non che, a prescindere dal fatto che il reclamante non trae alcuna conclusione giuridica dalla sua asserzione, la procedura di conciliazione ha natura informale di modo che l'istanza, senza particolare motivazione, deve solo indicare la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso (art. 202 cpv.