{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-14_2015-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120694&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97adcbcba60417819e487294c19e8216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2015 16.2014.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di ottenere una decisione motivata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:39:14", "Checksum": "afaca3fdd9033876098b87e217dc4bbc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2015 16.2014.14\nRegesto:\nRisarcimento danni - assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di ottenere una decisione motivata\n\n\n3. Il Giudice di pace, tenuto conto che “i fatti sono avvenuti in luogo pubblico” e del “dispendio di tempo sopportato dall'attore nella procedura”, ha ritenuto la pretesa legittima e adeguata alle circostanze “essendo comprensiva di tutto”. Il reclamante giustifica anzitutto l'assenza all'udienza di conciliazione perché “l'istanza non contiene allegati né è stata in alcun modo motivata”. Se non che, a prescindere dal fatto che il reclamante non trae alcuna conclusione giuridica dalla sua asserzione, la procedura di conciliazione ha natura informale di modo che l'istanza, senza particolare motivazione, deve solo indicare la controparte, la domanda e l'oggetto litigioso (art. 202 cpv. 2 CPC; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 923 seg.). Ciò che in concreto risulta essere il caso dell'istanza presentata da CO 1 tramite il modulo messo a disposizione dall'autorità (art. 440 cpv. 2 CPC). Eventuali carenze formali avrebbero dovute essere sollevate davanti al Giudice di pace, il quale se del caso avrebbe poi potuto accordare all'istante un breve termine per emendare l'atto (art. 132 CPC). I motivi addotti dal reclamante non giustificavano pertanto l'assenza all'udienza di conciliazione, donde la sua preclusione. E la citazione conteneva le avvertenze della mancata comparizione del convenuto (art. 206 CPC), segnatamente la possibilità per il Giudice di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC (art. 206 cpv. 2 CPC). Al riguardo non giova quindi attardarsi.\n4. Il reclamante lamenta una violazione dell'obbligo di motivazione, la decisione impugnata non permettendogli di capire a quale “luogo pubblico” e a quale “procedura” il Giudice di pace si sia riferito.\na) Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità giudicante l'obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Esso non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure invocati dalle parti; è, infatti, sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento. Dal punto di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la decisione (sentenza del Tribunale federale 2C_505/2009 del 29 marzo 2010, consid. 3.1), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, occorre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la comprensione o addirittura la precluda (DTF 139 IV 183 consid. 2.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 2C_1022/ 2013 del 25 marzo 2014, consid. 4.3.2 con riferimenti; CCR, sentenza inc. 16.2013.11 del 31 luglio 2014, consid. 3a).\nb) In concreto, lo stesso reclamante ammette che “per deduzione […] può considerare che la rivendicazione dell'istante sia riferita al decreto d'accusa 16 agosto 2011 del PP __________”. In tali circostanze, egli non può ragionevolmente pretendere non avere compreso che la “procedura” citata dal Giudice di pace è il procedimento penale conclusosi con il predetto decreto d'accusa nei suoi confronti e che il “luogo pubblico” è il ristorante __________, dove sono avvenuti i fatti posti alla base della condanna per ingiuria. La censura di difetto di motivazione si rivela quindi priva di pertinenza e come tale va respinta.\n5. Il reclamante sostiene che la pretesa dell'istante è prescritta, poiché i fatti menzionati nel decreto d'accusa sono avvenuti il 30 giugno 2009. A suo parere, la richiesta di risarcimento è pure infondata perché non suffragata da alcuna prova e il Giudice di pace avrebbe potuto al più riconoscere alla controparte un torto morale simbolico di fr. 1.–. Così argomentando, l'interessato dimentica di non essersi presentato davanti al primo giudice, ciò che ha comportato la sua preclusione. E in tal caso i fatti addotti dalla parte attrice, non essendo contestati, non necessitano di prova e vanno ritenuti assodati (cfr. Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 e n. 11 ad art. 223; Trezzini, op. cit., pag. 998), salvo ove sussistano notevoli dubbi circa l'esposto fattuale dell'attore (art. 153 cpv. 2 CPC). Ciò che per il Giudice di pace non era il caso. Ne discende che il reclamo vede la sua sorte segnata.\n6. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'istante, il quale ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n– avv.; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici"}