{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-10-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-14_2015-10-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120694&nX40_KEY=4921719&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "97adcbcba60417819e487294c19e8216"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.14"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2015 16.2014.14"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Risarcimento danni - assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di ottenere una decisione motivata"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:39:14", "Checksum": "afaca3fdd9033876098b87e217dc4bbc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 21.10.2015 16.2014.14\nRegesto:\nRisarcimento danni - assenza ingiustificata della parte convenuta all'udienza di conciliazione - diritto di ottenere una decisione motivata\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano 21 ottobre 2015/jh\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo dell'11 marzo 2014 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 19 febbraio 2014 dal Giudice di pace del circolo del Gambarogno nella causa n. 9/Conc/14 (risarcimento danni) promossa con istanza del 10 gennaio 2014 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nRitenuto\nin fatto: A. Con decreto d'accusa del 16 agosto 2011, passato in giudicato, la Procuratrice pubblica __________ ha riconosciuto RE 1 colpevole di ingiuria per avere il 30 giugno 2009 presso il ristorante __________ di __________ offeso l'onore di CO 1, proferendo nei suoi confronti la frase “l'unica cosa che sai fare è rubare”. Per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato rinviato al foro civile. CO 1, dopo avere il 2 ottobre 2013 invano sollecitato il pagamento di fr. 500.– per le spese legali e di fr. 400.– per il torto morale, ha fatto notificare a RE 1, l'11 dicembre 2013, il PE n. __________ dell'UEF di Locarno per l'incasso di fr. 900.– oltre interessi del 7% dal 12 ottobre 2013, al quale l'escusso ha interposto opposizione.\nB. Il 10 gennaio 2014 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo del Gambarogno, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 900.– più interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. All'udienza del 19 febbraio 2014 l'istante, unico comparente, ha confermato le sue domande e ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia. Statuendo il 19 febbraio 2014 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando il convenuto a pagare all'istante fr. 900.– oltre accessori e rigettando in via definitiva l'opposizione al menzionato PE.\nC. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell'11 marzo 2014, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di respingere l'istanza. Invitato a formulare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 20 febbraio 2014, sicché il reclamo, introdotto l'11 marzo 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii)."}