1 lett. e CPC); che nella fattispecie la caducità della procedura si riconduce però al fatto che l'istante ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine impartitogli per promuovere l'azione di merito ciò che ha provocato l'estinzione dell'ipoteca legale annotata in via provvisoria e la liberazione della garanzia in favore del convenuto; che essa deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 108 CPC; cfr. RtiD I-2004 pag. 616 n. 134c);