prevalersi della garanzia depositata” con l'avvertimento della liberazione in favore del convenuto in caso di mancato ossequio del termine, e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 200.–; che RE 1, dopo avere versato il 4 marzo 2014 la garanzia sostitutiva fissata dal Pretore, è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2014 chiedendo di respingere l'istanza, di ordinare la cancellazione dell'ipoteca legale provvisoria e di liberare in suo favore la garanzia nel frattempo versata; che nelle sue osservazioni del 24 marzo 2014 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo;