La sua responsabilità deve pertanto essere ammessa. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto, deve essere respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare all'opponente un'indennità di inconvenienza, non avendone la stessa fatto richiesta conformemente all'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.