Sulla base delle circostanze di fatto testé riassunte si può così ammettere il rapporto di causalità tra l'agire del cane della convenuta e il danno patito dall'istante anche perché rientra nell'ordinario corso delle cose che un'aggressione compiuta da un cane a un gatto possa causare il ferimento di quest'ultimo. E siccome la convenuta non ha dimostrato di avere sorvegliato il suo animale con tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, ma ha finanche ammesso che nell'aprire il bagagliaio della propria autovettura il cane le è sfuggito, non si può ritenere che essa abbia apportato la prova liberatoria. La sua responsabilità deve pertanto essere ammessa.