d) Visto quanto precede, la conclusione del primo giudice secondo cui il gatto dell'istante era stato ferito a causa del comportamento, foss'anche indiretto, del cane della convenuta e che RE 1 aveva riconosciuto la propria responsabilità per l'agire del proprio animale, contestando unicamente l'ammontare della fattura del veterinario, non appare manifestamente insostenibile. Sulla base delle circostanze di fatto testé riassunte si può così ammettere il rapporto di causalità tra l'agire del cane della convenuta e il danno patito dall'istante anche perché rientra nell'ordinario corso delle cose che un'aggressione compiuta da un cane a un gatto possa causare il ferimento di quest'ultimo.