Il detentore, da parte sua, può liberarsi dalla sua responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle circostanze per evitare l'avverarsi del danno (CCC sentenza inc. 16.2005.93 del 10 maggio 2006, consid. 6 con riferimenti). La prova liberatoria è nondimeno ammessa con un certo riserbo (DTF loc. cit.). b) Nella fattispecie, è pacifico che la reclamante si è recata a casa dell'istante accompagnata dal proprio cane, che questi è uscito dall'autovettura di lei e che il gatto di CO 1 ha riportato una lesione al ginocchio che ha necessitato un'operazione chirurgica.