In questo senso il detentore dell'animale è tenuto a risarcire il danno causato dall'animale dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e del nesso di causalità tra il medesimo e l'agire dell'animale, mentre il nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligenza da parte del detentore è presunto. Il detentore, da parte sua, può liberarsi dalla sua responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle circostanze per evitare l'avverarsi del danno (CCC sentenza inc.