Premesso ciò, per l'art. 56 cpv. 1 CO il detentore di un animale è responsabile per il danno da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza. Si tratta di una responsabilità oggettiva semplice che sanziona la violazione di un dovere di diligenza nella sorveglianza (v. DTF 131 III 116 consid. 2.1 con rinvii). In questo senso il detentore dell'animale è tenuto a risarcire il danno causato dall'animale dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere mosso.