Il Giudice di pace ha invero ammesso la responsabilità della convenuta per il danno cagionato dal suo cane richiamando le norme generali della responsabilità, ovvero quella delittuale fondata sull'art. 41 CO. In realtà, in caso di danni causati da animali entra in linea di conto la responsabilità del detentore retta dell'art. 56 CO quale norma specifica. Ciò non toglie il fatto che il primo giudice ha accertato come il danno subìto dall'istante, configurato nella fattura del veterinario, sia stato causato dal cane della convenuta. a) Premesso ciò, per l'art. 56 cpv.