rimprovera al Giudice di pace di avere fondato la sua decisione su dei fatti da lei contestati e non dimostrati dall'istante. Essa riconosce che nel corso della sua visita del 17 gennaio 2012 il suo cane è bensì uscito dall'autovettura per un breve istante ma sostiene di averlo subito fatto rientrare nel veicolo senza che l'animale abbia avuto alcun contatto con persone, altri animali o cose. Il Giudice di pace ha invero ammesso la responsabilità della convenuta per il danno cagionato dal suo cane richiamando le norme generali della responsabilità, ovvero quella delittuale fondata sull'art. 41 CO.