Ora, a prescindere dal fatto che questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), è indubbio che la controparte contrattuale del medico è la proprietaria del gatto, alla quale la citata parcella è intestata (doc. A). Tale circostanza non giova tuttavia alla reclamante, giacché l'istante ha promosso un'azione di risarcimento del danno e la citata fattura è stata prodotta a dimostrazione del danno subìto. La questione non merita quindi ulteriore disamina. 6. RE 1 rimprovera al Giudice di pace di avere fondato la sua decisione su dei fatti da lei contestati e non dimostrati dall'istante.