Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 235 pag. 1047). Ciò premesso, in concreto le sole affermazioni della reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza del verbale. Ne segue che sulla questione non occorre dilungarsi. 5. La reclamante asserisce di non essere “debitrice di alcunché”, perché la fattura del veterinario __________ non è indirizzata a lei. Ora, a prescindere dal fatto che questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv.