5a con riferimenti). Nella fattispecie, a prescindere dal fatto che contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, il verbale dell'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2013 è stato da lei firmato, la posizione delle parti nella procedura decisionale risulta dal verbale del 19 dicembre 2013, anch'esso sottoscritto dalla convenuta. Ove quest'ultima avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, le incombeva segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235; Trezzini in: