1 CPC prevede che nella procedura di conciliazione le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate. Per contro nella successiva procedura decisionale dell'art. 212 CPC, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC: CCR, sentenza inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015, consid,. 5a con riferimenti).