Per il primo giudice, “non vi sono elementi oggettivi che permettano di contestare la fattura, la quale, oltretutto, costituisce un elemento supplementare a comprova di quanto accaduto (ferimento del gatto)”, donde in definitiva la condanna della convenuta a risarcire il danno subìto dall'istante. 4. RE 1 critica il primo giudice per non avere verbalizzato le allegazioni e le contestazioni da lei espresse all'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2013. Ora, per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e favorire un'intesa tra le parti, l'art. 205 cpv. 1 CPC prevede che nella procedura di conciliazione le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate.