Il Giudice di pace supplente ha accertato che dagli atti emerge “che l'incidente al gatto è avvenuto nel corso di una visita della signora RE 1 e che in tale occasione il suo cane non era tenuto al guinzaglio”. Egli, ricordate le norme sulla responsabilità in generale, ha ritenuto che all'istante non può essere imputata alcuna corresponsabilità per quanto avvenuto. Per il primo giudice, “non vi sono elementi oggettivi che permettano di contestare la fattura, la quale, oltretutto, costituisce un elemento supplementare a comprova di quanto accaduto (ferimento del gatto)”, donde in definitiva la condanna della convenuta a risarcire il danno subìto dall'istante.