{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-12_2015-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119783&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5e7c6173363e2d3b93bbf1c5681be7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.05.2015 16.2014.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilità del detentore di animali - contenuto del verbale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:55", "Checksum": "5f07c090e51a431d5fba0e3032e7b6e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.05.2015 16.2014.12\nRegesto:\nResponsabilità del detentore di animali - contenuto del verbale\n\n\nb) Nella fattispecie, è pacifico che la reclamante si è recata a casa dell'istante accompagnata dal proprio cane, che questi è uscito dall'autovettura di lei e che il gatto di CO 1 ha riportato una lesione al ginocchio che ha necessitato un'operazione chirurgica. Ciò premesso, è vero che nessuno dei testi ha visto cosa sia successo tra i due animali, ma dagli atti risulta che, dopo l'accaduto, la convenuta ha chiesto il 2 luglio 2012 all'istante di darle la fattura del veterinario per mostrarla ad un altro veterinario (cfr. copia SMS del 2 luglio 2012 allegata al verbale del 19 dicembre 2013), che dopo essersi invano rivolta al veterinario per visionare le radiografie del gatto (cfr. deposizione di __________ del 19 dicembre 2013, verbale pag. 2), le ha richieste, il 27 maggio 2013, all'istante (copia SMS del 27 maggio 2013 allegata al verbale del 19 dicembre 2013), infine, che il 30 agosto 2012 RE 1 ha versato al veterinario fr. 200.– (deposizione di __________, loc. cit.).\nc) In mancanza di plausibili spiegazioni da parte della reclamante, non è dato di vedere perché essa si sia interessata alle modalità di cura a cui il gatto è stato sottoposto, abbia voluto far verificare le prestazioni del veterinario a un altro medico e abbia pagato una parte delle prestazioni fatturate senza riserve solo per “liquidare la pendenza”. Certo, a questo proposito, in una e-mail del 13 agosto 2013 l'interessata ha indicato che “il pagamento da lei effettuato al dott. __________ non è affatto un riconoscimento di responsabilità, ma ben altro”, tuttavia davanti al primo giudice, essa nulla ha indicato al riguardo. Quanto al fatto che essa voleva unicamente aiutare l'istante “viste le sue gravi difficoltà e per lenire la sua grande agitazione”, tali argomentazioni, mai addotte in prima sede, sono nuove e come tali inammissibili in secondo grado (art. 326 cpv. 1 CPC).\nd) Visto quanto precede, la conclusione del primo giudice secondo cui il gatto dell'istante era stato ferito a causa del comportamento, foss'anche indiretto, del cane della convenuta e che RE 1 aveva riconosciuto la propria responsabilità per l'agire del proprio animale, contestando unicamente l'ammontare della fattura del veterinario, non appare manifestamente insostenibile. Sulla base delle circostanze di fatto testé riassunte si può così ammettere il rapporto di causalità tra l'agire del cane della convenuta e il danno patito dall'istante anche perché rientra nell'ordinario corso delle cose che un'aggressione compiuta da un cane a un gatto possa causare il ferimento di quest'ultimo. E siccome la convenuta non ha dimostrato di avere sorvegliato il suo animale con tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, ma ha finanche ammesso che nell'aprire il bagagliaio della propria autovettura il cane le è sfuggito, non si può ritenere che essa abbia apportato la prova liberatoria. La sua responsabilità deve pertanto essere ammessa. Ciò posto, il reclamo, che non ha evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto, deve essere respinto.\n7. Le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica assegnare all'opponente un'indennità di inconvenienza, non avendone la stessa fatto richiesta conformemente all'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano indennità.\n3. Notificazione a:\n|\n|\n–; –.\n|\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}