{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-12_2015-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119783&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5e7c6173363e2d3b93bbf1c5681be7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.05.2015 16.2014.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilità del detentore di animali - contenuto del verbale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:55", "Checksum": "5f07c090e51a431d5fba0e3032e7b6e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.05.2015 16.2014.12\nRegesto:\nResponsabilità del detentore di animali - contenuto del verbale\n\n\n3. Il Giudice di pace supplente ha accertato che dagli atti emerge “che l'incidente al gatto è avvenuto nel corso di una visita della signora RE 1 e che in tale occasione il suo cane non era tenuto al guinzaglio”. Egli, ricordate le norme sulla responsabilità in generale, ha ritenuto che all'istante non può essere imputata alcuna corresponsabilità per quanto avvenuto. Per il primo giudice, “non vi sono elementi oggettivi che permettano di contestare la fattura, la quale, oltretutto, costituisce un elemento supplementare a comprova di quanto accaduto (ferimento del gatto)”, donde in definitiva la condanna della convenuta a risarcire il danno subìto dall'istante.\n4. RE 1 critica il primo giudice per non avere verbalizzato le allegazioni e le contestazioni da lei espresse all'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2013. Ora, per garantire la confidenzialità della procedura di conciliazione e favorire un'intesa tra le parti, l'art. 205 cpv. 1 CPC prevede che nella procedura di conciliazione le dichiarazioni delle parti non possano essere verbalizzate. Per contro nella successiva procedura decisionale dell'art. 212 CPC, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC: CCR, sentenza inc. 16.2014.7 del 22 aprile 2015, consid,. 5a con riferimenti).\nNella fattispecie, a prescindere dal fatto che contrariamente a quanto preteso dalla reclamante, il verbale dell'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2013 è stato da lei firmato, la posizione delle parti nella procedura decisionale risulta dal verbale del 19 dicembre 2013, anch'esso sottoscritto dalla convenuta. Ove quest'ultima avesse riscontrato manchevolezze nella verbalizzazione, le incombeva segnalarle al giudice, giacché il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 11 ad art. 235; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 235 pag. 1047). Ciò premesso, in concreto le sole affermazioni della reclamante non bastano manifestamente per insinuare seri dubbi sull'esattezza del verbale. Ne segue che sulla questione non occorre dilungarsi.\n5. La reclamante asserisce di non essere “debitrice di alcunché”, perché la fattura del veterinario __________ non è indirizzata a lei. Ora, a prescindere dal fatto che questa argomentazione, sollevata per la prima volta in questa sede è nuova e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), è indubbio che la controparte contrattuale del medico è la proprietaria del gatto, alla quale la citata parcella è intestata (doc. A). Tale circostanza non giova tuttavia alla reclamante, giacché l'istante ha promosso un'azione di risarcimento del danno e la citata fattura è stata prodotta a dimostrazione del danno subìto. La questione non merita quindi ulteriore disamina.\n6. RE 1 rimprovera al Giudice di pace di avere fondato la sua decisione su dei fatti da lei contestati e non dimostrati dall'istante. Essa riconosce che nel corso della sua visita del 17 gennaio 2012 il suo cane è bensì uscito dall'autovettura per un breve istante ma sostiene di averlo subito fatto rientrare nel veicolo senza che l'animale abbia avuto alcun contatto con persone, altri animali o cose. Il Giudice di pace ha invero ammesso la responsabilità della convenuta per il danno cagionato dal suo cane richiamando le norme generali della responsabilità, ovvero quella delittuale fondata sull'art. 41 CO. In realtà, in caso di danni causati da animali entra in linea di conto la responsabilità del detentore retta dell'art. 56 CO quale norma specifica. Ciò non toglie il fatto che il primo giudice ha accertato come il danno subìto dall'istante, configurato nella fattura del veterinario, sia stato causato dal cane della convenuta.\na) Premesso ciò, per l'art. 56 cpv. 1 CO il detentore di un animale è responsabile per il danno da esso cagionato ove non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza. Si tratta di una responsabilità oggettiva semplice che sanziona la violazione di un dovere di diligenza nella sorveglianza (v. DTF 131 III 116 consid. 2.1 con rinvii). In questo senso il detentore dell'animale è tenuto a risarcire il danno causato dall'animale dal momento in cui ha oggettivamente violato il suo dovere di diligenza anche se soggettivamente nessun rimprovero gli può essere mosso. Alla parte lesa incombe l'onere di provare l'esistenza del danno e del nesso di causalità tra il medesimo e l'agire dell'animale, mentre il nesso di causalità tra questo agire e la violazione del dovere di diligenza da parte del detentore è presunto. Il detentore, da parte sua, può liberarsi dalla sua responsabilità solo se prova di aver assunto tutte le misure necessarie imposte dalle circostanze per evitare l'avverarsi del danno (CCC sentenza inc. 16.2005.93 del 10 maggio 2006, consid. 6 con riferimenti). La prova liberatoria è nondimeno ammessa con un certo riserbo (DTF loc. cit.)."}