{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-12_2015-05-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119783&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5e7c6173363e2d3b93bbf1c5681be7f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.05.2015 16.2014.12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilità del detentore di animali - contenuto del verbale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:55", "Checksum": "5f07c090e51a431d5fba0e3032e7b6e6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.05.2015 16.2014.12\nRegesto:\nResponsabilità del detentore di animali - contenuto del verbale\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 5 marzo 2014 presentato da\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nin fatto: A. Il 17 gennaio 2012 RE 1\nsi è recata a casa di CO 1 per prestarle delle cure infermieristiche. In tale\noccasione essa era accompagnata dal proprio cane che, per un breve momento, è\nuscito dall'autovettura di lei. Dopo tale visita CO 1 si è recata con il\nproprio gatto dal veterinario __________, il quale avendo riscontrato una\nlesione al ginocchio (“avulsione ginocchio con ginocchio instabile”) l'ha\noperato il giorno successivo e l'ha ospitato fino al 20 gennaio 2012. Il medico\nha poi trasmesso a CO 1 per le sue prestazioni una fattura di\nfr. 682.50. Ritenendo il cane responsabile del ferimento del proprio animale, CO\n1 si è rivolta a RE 1 chiedendole di rifonderle il danno subìto. Il 2 luglio\n2012 la seconda ha chiesto alla prima di fornirle la fattura del veterinario per\npoterla mostrare a un altro medico e il 30 agosto 2012 essa ha poi versato al\ndott. __________ fr. 200.–. Le successive richieste di saldare l'importo\nscoperto di fr. 482.50 rivoltele da CO 1 non hanno avuto esito.\nB. Il 20 agosto 2013 CO 1 si è\nrivolta al Giudice di pace del circolo della Navegna, chiedendo la convocazione\ndi RE 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata conciliazione, di\nemanare una decisione sulla base dell'art. 212 CPC volta a ottenere la condanna\ndella convenuta al pagamento di\nfr. 482.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2012. All'udienza del 17 ottobre\n2013, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un accordo.\nEsperita l'istruttoria, al dibattimento del 19 dicembre 2013 l'istante ha ribadito la sua pretesa sulla scorta di un memoriale scritto, mentre la convenuta\nha proposto di rigettare l'azione.\nC. Statuendo il 7 febbraio 2014 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, obbligando la convenuta a versare all'istante\nfr. 482.50 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2012. La tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 224.– sono state poste a carico della convenuta.\nD. Contro il giudizio appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2014, chiedendone l'annullamento. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2014 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Il Giudice di pace supplente, invitato a formulare osservazioni, è rimasto silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.40 del 10 ottobre 2013 con rinvio a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto l'8 febbraio 2014, sicché il reclamo, introdotto il 5 marzo 2014 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è senz'altro tempestivo.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di \"manifestamente errato\" corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità inferiore abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii)."}