Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo Giudice di pace, affinché rilasci all'istante un'autorizzazione ad agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio. Ove opti per la prima soluzione, egli terrà conto delle indicazioni dell'art. 209 cpv. 2 CPC con particolare riferimento alla specificazione delle domande dell'attore verso i convenuti (lett. b). 5. L'emanazione del giudizio odierno rende priva di oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo. 6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv.