1 non ha chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita. Dal verbale d'udienza dell'8 gennaio 2014 non risulta nemmeno che una richiesta di giudizio sia stata formulata in tale occasione. In circostanze siffatte il Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva emanare una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo Giudice di pace, affinché rilasci all'istante un'autorizzazione ad agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio.