Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 6 ad art. 212 CPC), fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (Honegger, op. cit., n. 2 ad art. 212). b) Nella fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'arch. CO 1 non ha chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita.