La medesima autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima facoltà. a) Ora, come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212;