{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-11_2014-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116725&nX40_KEY=4711017&nTrefferzeile=44&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "01d20586bc81f39709045fa54b7cdbc5"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["16.2014.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.04.2014 16.2014.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 03:07:33", "Checksum": "a0580d917cc50ffb4f71e2f851636d65", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.04.2014 16.2014.11\nRegesto:\nProcedura di conciliazione – richiesta di giudizio\n\n\nb) Nella fattispecie, è pacifico che nell'istanza di conciliazione l'arch. CO 1 non ha chiesto al Giudice di pace di decidere qualora la conciliazione fosse fallita. Dal verbale d'udienza dell'8 gennaio 2014 non risulta nemmeno che una richiesta di giudizio sia stata formulata in tale occasione. In circostanze siffatte il Giudice di pace, constatato il fallimento della conciliazione, non poteva emanare una decisione, ma avrebbe dovuto limitarsi a rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC; Bohnet, op. cit., n. 2 e 3 ad art. 209). Ne segue che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al primo Giudice di pace, affinché rilasci all'istante un'autorizzazione ad agire o sottoponga alle parti una proposta di giudizio. Ove opti per la prima soluzione, egli terrà conto delle indicazioni dell'art. 209 cpv. 2 CPC con particolare riferimento alla specificazione delle domande dell'attore verso i convenuti (lett. b).\n5. L'emanazione del giudizio odierno rende priva di oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo al reclamo.\n6. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si giustifica assegnare un'indennità d'inconvenienza in favore del reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.\n2. Non si prelevano spese processuali. Non si assegnano indennità.\n3. Notificazione a:\nComunicazione a:\n– Giudicatura di pace del circolo di Balerna;\n–.;\n–.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}