{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-11_2014-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116725&nX40_KEY=4921667&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "01d20586bc81f39709045fa54b7cdbc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.04.2014 16.2014.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:08:42", "Checksum": "63390d0b70c0adfcc9af932947c08249", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.04.2014 16.2014.11\nRegesto:\nProcedura di conciliazione – richiesta di giudizio\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246, consid. 2.1). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 138 I 51, consid. 7.1). Un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'autorità di prime cure abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 137 III 234, consid. 4.2 e rinvii).\n3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare la nota d'onorario dell'arch. CO 1 considerando che il lavoro effettuato da quest'ultimo, “richiesto dalla signora E__________ e necessario a concretizzare l'atto notarile elaborato dall'avv. TERZ 1 aveva quale beneficiario il signor RE 1”. Il reclamante censura tale conclusione rimproverando al primo giudice di aver giudicato ultra petita, poiché le domande formulate dall'arch. CO 1 erano volte ad ottenere la condanna al pagamento della sua pretesa esclusivamente da parte dell'avv. TERZ 1, mentre nei suoi confronti e di quelli di M__________ E__________ sarebbe stata richiesta unicamente la presenza all'udienza di conciliazione. Nel merito egli si duole di un errato accertamento dei fatti e di una conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale, sostenendo che l'arch. CO 1, con il quale non ha mai preso accordi, non gli avrebbe mai chiesto alcun pagamento della propria nota d'onorario e negando di essere “il beneficiario della prestazione dell'architetto o quantomeno non l'unico né il primario”.\n4. Secondo l'art. 209 cpv. 1 CPC se non si giunge a un'intesa, l'autorità di conciliazione verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire. La medesima autorità può però sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 CPC) o, ancora, se così richiesta, emanare una decisione nel merito in caso di controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (art. 212 cpv. 1 CPC). In concreto, il Giudice di pace ha optato per quest'ultima facoltà.\na) Ora, come si è detto, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'attore. Tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 7 ad art. 212; A.Staehelin/D.Staehelin/Grolimund in: Zivilprozessrecht, 2ª edizione, §20 n. 41; Wyss in: Baker & McKenzie [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Berna 2010, n. 4 ad art. 212; Gloor/Umbricht Lukas in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basilea 2010, n. 3 ad art. 212 CPC). Tale richiesta può anche essere formulata successivamente, segnatamente all'udienza (Ifanger in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 7 ad art. 212; Alvarez/ Peter in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II; Berna 2012 , n. 4 ad art. 212; Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/S. Gallo 2011, n. 6 ad art. 212 CPC), fermo restando che nella citazione all'udienza di conciliazione la parte convenuta sia resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. Fallita la conciliazione o in caso di mancata comparsa della parte convenuta, la parte attrice può così chiedere all'autorità di conciliazione di decidere (Honegger, op. cit., n. 2 ad art. 212)."}