{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-04-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2014-11_2014-04-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116725&nX40_KEY=4921667&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "01d20586bc81f39709045fa54b7cdbc5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2014.11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.04.2014 16.2014.11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procedura di conciliazione – richiesta di giudizio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:08:42", "Checksum": "63390d0b70c0adfcc9af932947c08249", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 08.04.2014 16.2014.11\nRegesto:\nProcedura di conciliazione – richiesta di giudizio\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Fiscalini e Stefani |\n|\nvicecancelliera: |\nJurissevich |\nsedente per statuire sul reclamo del 20 febbraio 2014 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la decisione emessa il 31 gennaio 2014 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 85 TC 2013 (contratto d'appalto) promossa con istanza 26 novembre 2013 dall' |\n|\n|\n|\narch. CO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Nel mese di dicembre 2012 M__________ E__________, gerente della società TERZ 2 di __________ attiva nel settore dell'intermediazione immobiliare, si è rivolta all'arch. CO 1 per far eseguire il calcolo della superficie secondo i criteri della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) di un appartamento situato sulla particella n. __________ RFD di __________ (sezione __________) destinato a un cittadino straniero. L'agente immobiliare ha comunicato all'architetto che il relativo atto di compravendita sarebbe stato redatto dal notaio avv. TERZ 1, al quale egli avrebbe dovuto intestare la propria nota d'onorario e trasmettere il proprio rapporto. L'8 gennaio 2013 l'arch. CO 1 ha quindi trasmesso all'avv. TERZ 1 il rapporto da lui allestito con la fattura per le sue prestazioni di fr. 1950.–. Nonostante vari solleciti la nota professionale del professionista non è stata onorata.\nB. Il 26 novembre 2013 l'arch. CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna, chiedendo di convocare per un tentativo di conciliazione l'avv. TERZ 1, M__________ E__________ e l'acquirente dell'immobile RE 1. L'istante, che a sostegno delle pretese ha prodotto diversa documentazione, tra cui un resoconto della vertenza, ha descritto l'oggetto litigioso nel “mancato pagamento della fattura emessa per prestazioni svolte e spese sostenute (nella fattispecie verifica superficie in base alla LAFE) relativa ad un immobile, in vendita in territorio di __________” e ha indicato le seguenti domande:\n“Si chiede al convenuto 1., avv. TERZ 1, il pagamento della nota di onorario 08.01.2013 di fr. 1950.– IVA incl. essendo intestata a suo nome come richiesto. Aggiunti interessi maturati a partire dal 08.02.2013 sulla base del tasso % usuale, aggiunte spese di richiamo di fr. 50.–.\nLa presenza della convenuta 2., sig. ra M__________ E__________, consente a codesto giudice un immediato confronto con il convenuto 1 avv. TERZ 1, permettendo da subito di escludere integralmente, in parte o meno, il ruolo di debitrice nei confronti del sottoscritto attore.\nAnnesso docc. da 1 a 17 e descrittivo 12.09.2013.\nLa presenza del convenuto 3. in quanto beneficiario finale della prestazione, dovuta effettuare in quanto egli straniero, dovendo di conseguenza sottostare alla LAFE.”\nAll'udienza dell'8 gennaio 2014 l'arch. CO 1 e l'avv. TERZ 1, unici comparenti, non hanno raggiunto un accordo e il Giudice di pace ha verbalizzato la mancata conciliazione.\nC. Con decisione dell'8 gennaio 2014 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell'art. 239 cpv. 1 lett. b CPC – il Giudice di pace ha condannato RE 1 a pagare all'attore fr. 1950.– oltre interessi del 5% dall'8 febbraio 2013 e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, a carico della parte convenuta. In seguito alla richiesta del 21 gennaio 2014 di RE 1, il 31 gennaio 2014 il primo giudice ha emanato una decisione motivata.\nD. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 febbraio 2014 postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 13 marzo 2014 l'arch. CO 1 ha chiesto in via principale di respingere il reclamo e in via secondaria di rinviare l'incarto al Giudice di pace “affinché, una volta assunte le prove notificate, abbia ad emettere una nuova decisione sulla base delle richieste di giudizio contenute” nell'istanza di conciliazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; CCR, sentenza inc. 16.2013.34 del 14 ottobre 2013 con riferimento a Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 2ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 4 febbraio 2014 e pertanto il reclamo, introdotto il 20 febbraio 2014, è tempestivo."}