che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni. Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. 3. Notificazione a: | | – ; – , . | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.