che, nel merito, a fronte degli accertamenti del primo giudice circa l'esistenza di una valida disdetta per mora, la reclamante si limita a giustificare il suo stato di mora con le difficoltà finanziarie dovute al blocco momentaneo del versamento della rendita invalidità da lei percepita e a esporre le ragioni per le quali lo “sfratto” la metterebbe in gravi difficoltà; che tali argomentazioni non ostano al legittimo diritto conferito alla locatrice di disdire il contratto di locazione in caso di mora nel pagamento della pigione (art. 257d CO) e di chiederne la successiva espulsione ove l'inquilino non abbandoni i locali;