2 CPC); che la competenza di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 9180.65; che in merito alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 4 febbraio 2014 di modo che il reclamo, introdotto il 14 febbraio 2012 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato), è tempestivo; che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b); che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv.